Ebola, in Italia scatta l’obbligo di dichiarazione per chi viene da Congo ed Uganda

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Il ministero della Salute ha emanato un’ordinanza — pubblicata in Gazzetta Ufficiale e firmata dal ministro Orazio Schillaci — che impone l’obbligo di dichiarazione e comunicazione per le persone che arrivano in Italia “direttamente o indirettamente” dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che siano state in quelle aree nei 21 giorni precedenti l’ingresso nel territorio nazionale. La misura è stata adottata in ragione dell’attivazione di focolai causati dal ceppo Bundibugyo (Bvd) del virus Ebola.

Modalità di comunicazione e tempi
Tutti i passeggeri in arrivo in Italia dai due Paesi, con qualsiasi mezzo di trasporto, devono compilare e firmare un’apposita dichiarazione entro 24 ore dall’ingresso nel Paese, utilizzando il modulo allegato all’ordinanza. Il modulo può essere inviato via e-mail o consegnato direttamente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (ASL) della propria residenza o domicilio.

Ruoli di Regioni, Province autonome e autorità di frontiera
Entro 24 ore dal ricevimento, Regioni e Province autonome trasmetteranno via e-mail le dichiarazioni alla Direzione per la Prevenzione del ministero della Salute e ne daranno ampia diffusione tramite i canali istituzionali. L’ordinanza dispone inoltre che aerei e navi provenienti dai due Paesi — sia con voli/rotte dirette sia con scali intermedi — debbano informare i passeggeri dell’obbligo di comunicazione e invitarli a compilare il modulo. I documenti raccolti a bordo saranno consegnati al personale del mezzo, trasmessi ai gestori aeroportuali e alle autorità portuali e quindi inoltrati agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e alle Aziende sanitarie locali competenti.

Valutazione del rischio e finalità dell’ordinanza
Secondo la circolare applicativa pubblicata dal ministero, il rischio di infezione da ceppo Bundibugyo in Italia è considerato “basso”. L’adozione dell’ordinanza si basa sul principio di massima precauzione. La circolare fornisce indicazioni operative a Regioni, Province autonome, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e altri enti competenti per la valutazione e stratificazione del rischio, per l’informazione sanitaria e per l’eventuale monitoraggio e le attività di sanità pubblica rivolte ai viaggiatori (italiani e stranieri) rientranti in Italia dai Paesi interessati nei 21 giorni precedenti l’arrivo.

Aggiornamenti e criteri di individuazione dei Paesi coinvolti
I Paesi considerati a rischio e le eventuali misure saranno aggiornati dal ministero della Salute in base all’evoluzione epidemiologica e alle indicazioni delle autorità sanitarie internazionali.

Implicazioni pratiche per i viaggiatori
I viaggiatori provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda devono dunque prestare attenzione alle informazioni fornite durante il viaggio e rispettare l’obbligo di invio o consegna della dichiarazione entro le 24 ore successive all’ingresso in Italia, per permettere alle autorità sanitarie di valutare eventuali azioni di prevenzione e sorveglianza.

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