Con un’affluenza record, il “No” ha trionfato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, respingendo la riforma che mirava a modificare sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). La legge approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 decade così definitivamente, preservando l’ordinamento giudiziario vigente e bloccando qualsiasi transizione verso nuovi assetti del sistema giudiziario.
Ordinamento dei magistrati: nessuna separazione rigida
La vigenza dell’articolo 104 nella sua formulazione attuale conferma che la magistratura resta un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Non si è dunque realizzata l’introduzione di una separazione rigida tra carriere giudicante e requirente: rimane possibile il passaggio tra le funzioni, secondo i limiti già stabiliti dalla riforma Cartabia del 2022, e si conserva l’unità funzionale dei magistrati evitando stravolgimenti strutturali.
CSM unico e competenze mantenute
Il Consiglio Superiore della Magistratura continua a esistere come unico organo di autogoverno, con elezione diretta dei membri da parte dei magistrati. Non sono entrate in vigore le norme che avrebbero previsto la creazione di due organismi distinti o l’inserimento di membri laici scelti per sorteggio da elenchi parlamentari. La sezione disciplinare attuale conserva la gestione dei procedimenti, impedendo la nascita di un’Alta Corte disciplinare composta da 15 membri misti (togati, laici e sorteggiati). In pratica, assunzioni, trasferimenti e valutazioni rimangono prerogative del CSM unitario, senza frammentazione delle competenze.
Carriere e inamovibilità: continuità garantita
L’accesso alla magistratura continua a essere regolato da un concorso unico e l’inamovibilità dei magistrati resta tutelata attraverso il CSM unico, senza istituire consigli distinti per funzione. L’accesso alla Corte di Cassazione resta orientato a privilegiare i magistrati della funzione giudicante; non si è invece introdotto un allargamento degli accessi per i requirenti con 15 anni di servizio. Questo mantiene il sistema di progressione e assegnazione delle funzioni in continuità con l’assetto attuale.
Sistema disciplinare e processuale integro
Le procedure disciplinari proseguono secondo le norme vigenti, con possibilità di ricorso in Cassazione ex articolo 111 della Costituzione e senza vincoli imposti da corti interne o nuovi meccanismi giudicanti interni. I poteri del CSM restano estesi e concreti — inclusi trasferimenti, valutazioni e provvedimenti disciplinari — evitando che l’organo venga ridotto a un ruolo meramente residuo. Non si attivano nemmeno due CSM presieduti dal Presidente della Repubblica con togati sorteggiati, garantendo quindi continuità operativa nell’autogoverno dei magistrati.
Impatto politico e istituzionale
Il risultato referendario conferma una scelta netta dell’elettorato per la conservazione dell’assetto attuale dell’ordinamento giudiziario. La bocciatura della riforma pone un freno a cambiamenti che avrebbero inciso su autonomia, composizione degli organi di autogoverno e sulla disciplina delle carriere. Sul piano pratico, le magistrature continueranno a operare secondo le regole consolidate, mentre il dibattito pubblico e politico potrà ora orientarsi su eventuali proposte migliorative entro i limiti costituzionali esistenti.
Con la sconfitta della riforma e la decadenza della legge parlamentare del 30 ottobre 2025, il sistema giudiziario italiano resta nel suo assetto corrente: CSM unico, unità funzionale della magistratura, procedure disciplinari e garanzie di inamovibilità intatte. Qualsiasi cambiamento futuro dovrà ripartire da un nuovo quadro politico-parlamentare e rispettare le tutele costituzionali oggi confermate dal referendum.
#politica #giustizia
